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sabato 20 marzo 2010

Piano Case

La Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 recante “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” (c.d. “Piano Casa”) disciplina all’art. 1:
a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali,attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 123 (Piano territoriale regionale ), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni dio salvaguardia del patrimonio storico,artistico,paesaggistico e culturale;
d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Che la citata legge prevede in più parti adempimenti in capo ai Comuni volti ad integrare o completare la normativa regionale, al fine della sua piena operatività sul territorio cittadino;
Che l’art. 7 comma 2 della Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 prevede che i Comuni, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, possano individuare, con
deliberazione consiliare, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari,singoli o riuniti in consorzi, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile,di spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 1444/1968;
Che l’art. 7 comma 4 della Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 prevede che se non sono disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale,le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti,possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per l’edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.
Di individuare gli ambiti da destinare a edilizia residenziale sociale sui seguenti fondi:
Foglio 14, particelle 211, 328 e 251;
Fatto presente che l’adozione del presente atto non richiede i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di atto di mero indirizzo;

Questa Amministrazione con Delibera:

di destinare gli ambiti individuati sui seguenti fondi: Foglio 14, particelle 211, 328 e 251 a edilizia residenziale sociale quali realizzare gli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 della Legge Regionale Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 in tema di Programmi integrati per il ripristino ambientale e per il riordino urbano e delle periferie nonché a definire criteri ed indirizzi attuativi;

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